Legal notice

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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI

PREMESSA: nelle clausole che seguono, per Produttore del software si intende la CS project S.r.l. di Brescia, successivamente denominata CS e per Fornitore si intende la parte che riceve l'ordine di fornitura in licenza d'uso e/o di manutenzione dei programmi.


1 - CONDIZIONI GENERALI - Con riferimento all’ordine per i servizi di fornitura in licenza d’uso dei programmi applicativi per l’elaborazione dei dati su elaboratore e/o di manutenzione degli stessi, quali risultano complessivamente o singolarmente richiesti nell'ordine stesso, il Cliente sottoscrive le presenti condizioni generali a cui tali servizi devono ritenersi vincolati. 


SEZIONE I - CONDIZIONI DELLA FORNITURA IN LICENZA D’USO DEI PROGRAMMI

2 - ADDESTRAMENTO, AVVIAMENTO, INTERVENTI- Il Cliente, corrispondendo lo specifico corrispettivo di seguito indicato, potrà richiedere l’addestramento e l’avviamento che, salvo diversi accordi scritti, dovranno essere effettuati presso la sede del Fornitore. Qualora venisse concordato che il Fornitore debba effettuare l’in¬stallazione e/o l’addestramento, il Cliente metterà a disposizione almeno due persone prefissate per tutto il tempo necessario. Eventuali interventi di incaricati del Fornitore, di qualsiasi natura, (di cui a titolo esplicativo, ma non limi¬tativo, si elencano: l’addestramento, l’installazione, l’avviamento, ecc.) non sono compresi nel prezzo di fornitura in licenza d’uso del software e, pertanto, se richiesti, verranno addebitati a parte. Le ore dedicate per lo svolgimento del servizio, sia presso il Fornitore sia presso il Cliente (considerando in questo caso anche le ore di viaggio), verranno addebitate alla tariffa oraria del Fornitore in vigore al momento delle prestazioni. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative ad interventi presso il Cliente per qualsiasi motivo, verranno comunque sempre addebitate. 


3 - CONSEGNA ED ADDESTRAMENTO - I termini per la consegna dei programmi e per l’installazione ed addestramento del personale sono indicativi, non vincolanti per il Fornitore e non essenziali per il Cliente. La fornitura si considererà avvenuta con la consegna dei supporti magnetici contenenti i programmi stessi. Qualora la consegna fosse frazionata, il saldo dovuto sarà in proporzione al valore dei programmi consegnati. Nel caso in cui il Cliente, per suoi motivi, rinviasse la presa in consegna delle procedure, dovrà ugualmente eseguire il pagamento entro i termini previsti dal presente ordine. In tal caso, per data di consegna si intenderà quella del mancato ritiro dei supporti magnetici. 


4 - NORME DI INSTALLAZIONE - Il Cliente predisporrà a propria cura e spese gli elaboratori, i terminali, i locali e gli impianti elettrici, secondo le norme tecniche stabilite dal Fornitore. L'installazione non potrà essere effettuata prima che i locali siano stati resi conformi alle norme di installazione sopra richiamate e non sia pervenuta al Fornitore dichiarazione scritta in tal senso. 


5 - PREREQUISITI HARDWARE, SOFTWARE, LICENZE RUNTIME E ACCESSORI – 5.1 Il Cliente che acquisisce la licenza temporanea e limitata del data base dal Fornitore, richiesta in subordine alla licenza d'uso del programma CS, é edotto ed accetta che detta licenza venduta in abbinamento con i programmi applicativi CS dà diritto ad utilizzare il data base soltanto all'interno dei medesimi programmi, fintanto che il Cliente ha in essere il contratto di manutenzione degli stessi. Il corrispettivo relativo all’acquisizione della licenza data base non comprende la fornitura delle versioni di aggiornamento della licenza data base acquisita dal Cliente.Le condizioni di utilizzo della licenza d'uso del data base, in accordo a quanto richiesto dal suo Produttore, sono consultabili sul Cd-Rom di installazione del data base (file: LICENZA.PDF)". Il Cliente è edotto e accetta che qualora il prodotto database non fosse più reso disponibile da parte del relativo Produttore o le procedure richiedano una nuova versione del data base, al conseguente adeguamento provvederà direttamente il Cliente a propria cura e spese.

5.2 Il Cliente, che contestualmente all'ordine delle procedure CS, non acquistasse anche la suddetta licenza data base, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità di essere già in possesso di licenza definitiva e perpetua del data base, per un numero di posti di lavoro conforme al numero di utenti per i quali il Cliente ha richiesto l'attivazione della licenza dei programmi applicativi CS, ovvero di essere in possesso di prodotti data base per il cui utilizzo i rispettivi produttori non richiedono diritti di licenza, ovvero di provvedere autonomamente all'acquisto di una regolare licenza data base per il tramite di operatori terzi del mercato. 5.3 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i prerequisiti hardware e software che gli elaboratori devono avere per l'installazione ed il funzionamento dei programmi e per l'utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto; all'adeguamento provvederà il Cliente, nel caso in cui ciò fosse necessario, anche in conseguenza di nuove "release". Il Cliente dichiara inoltre di essere a conoscenza delle caratteristiche delle procedure ordinate e dell'eventuale necessità di runtime per il loro funzionamento. Il Cliente è edotto e concorda che la mancata richiesta, nel presente ordine, per eventuali procedure che necessitano di runtime, della licenza d'uso anche per il software di runtime, equivale a dichiarazione da parte dello stesso di essere già in possesso delle licenze d'uso in originale relative agli eventuali runtime necessari al funzionamento delle procedure oggetto del presente contratto per l'elaboratore sul quale verranno utilizzate le procedure stesse e conferma la dichiarazione stessa. Il software oggetto della presente licenza d'uso è stato realizzato sulla base di apposita modulistica. Il suo corretto uso presuppone quindi l'impiego della modulistica suggerita. 5.4 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che utte le licenze relative a prodotti software o hardware non di proprietà dalla CS project, utilizzate per la realizzazione dei progetti software, sono soggette a condizioni contrattuali e di garanzia degli stessi produttori. 


SEZIONE II - CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

6 - OGGETTO DELLA MANUTENZIONE - Il Cliente affida al Fornitore, per le applicazioni CS da lui scelte, il servizio di manutenzione avente per oggetto la fornitura al Cliente stesso, per le applicazioni in manutenzione, delle migliorie apportate dal Produttore del software nell'anno in cui è in essere la manutenzione e delle modifiche che il Produttore del software apporterà, in conseguenza di provvedimenti o modifiche normative, per l'esecuzione degli adempimenti da eseguire nell'anno cui il contratto di manutenzione si riferisce. Per qualsiasi banca dati e per qualsiasi altra tabella, precaricata e fornita dalla CS insieme alle procedure, anche se inserita in una soluzione pacchettizzata, la CS non ha l'obbligo di effettuare la manutenzione e l'aggiornamento dei dati ivi precaricati. Qualora la CS decidesse di effettuare manutenzione ed aggiornamento il Cliente potrà richiedere aggiornamenti e manutenzione stipulando preventivamente un apposito contratto a titolo oneroso. Il Cliente dichiara di conoscere le funzionalità e le modalità di utilizzo dell''hardware e del sistema operativo su cui funzioneranno le procedure CS oggetto del presente contratto. Il Cliente prende atto che la CS non è tenuta agli effetti del presente contratto a fornire informazioni e/o istruzioni riguardanti l'hardware e i sistemi operativi. 

7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA - Il Cliente, che nell'ordine per il rapporto di manutenzione sceglie anche l'assistenza telefonica con il pagamento del relativo canone, telefonando al Fornitore beneficerà dell'assistenza telefonica stessa per tutto il periodo di durata del rapporto di manutenzione. Al Cliente che nell'ordine per il rapporto di manutenzione non sceglie anche l'assistenza telefonica e richiede al Fornitore prestazioni telefoniche di assistenza, verrà addebitato dal Fornitore un corrispettivo determinato in base alle tariffe in vigore al momento in cui la prestazione di assistenza telefonica viene erogata. 

8 - DURATE E DECORRENZE - Il contratto di manutenzione ha durata annuale, dall’1.1 al 31.12 , e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da spedirsi con raccomandata 7 (sette) mesi prima dell’inizio dell’anno di rinnovo; copia della disdetta inoltrata dal Cliente o dal Fornitore dovrà essere inviata, per conoscenza, nei medesimi termini, anche al Produttore del software CS. Il Cliente accetta che la disdetta inviata nei termini predetti dal Produttore del software produrrà gli effetti regolati nel presente articolo come se inoltrata dal Fornitore. Il servizio di manutenzione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di consegna indicata sul contratto o effettiva se quest'ultima è anteriore e da tale data saranno dovuti i canoni del servizio di manutenzione. Se la data di inizio del contratto relativo ai servizi di manutenzione non corrisponde al 1° gennaio, il primo periodo (di manutenzione) avrà durata dal 1° giorno del mese successivo alla consegna fino al 31.12 dello stesso anno e si rinnoverà per l’anno successivo e seguenti secondo le modalità sopra regolate. 

9 - CANONE - - 9.1 Per i servizi di manutenzione di ogni applicazione il CLIENTE dovrà corrispondere il canone annuale pari all’importo che si ottiene moltiplicando per 12 (dodici) il canone mensile. Se, in conformità a quanto precisato nel paragrafo “durate e decorrenze”, il primo periodo è inferiore all’anno, per il primo periodo il canone dovuto sarà pari all’importo che si ottiene moltiplicando il canone mensile per il numero di mensilità del primo periodo per le quali il canone è dovuto. L’importo mensile del Canone è il valore riportato nel “ Dettaglio dei moduli programma e dei canoni di manutenzione” alla colonna Canone mensile di manutenzione a fianco dell’applicazione in manutenzione e, nelle annualità successive al primo periodo, l’importo mensile è quello rivalutato come regolato nei punti seguenti (9.2 e 9.3). Se l’inizio del primo periodo di manutenzione decorrerà dall’anno successivo a quello in corso alla data del presente ordine, i canoni riportati nel “Dettaglio dei moduli programma e dei canoni di manutenzione” dovranno essere considerati nella misura rivalutata in funzione dell’inflazione (dati ISTAT costo della vita) verificatasi dall’1.1 al 31.12 dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. 

9.2 Nel caso in cui il CLIENTE, quale modalità di pagamento, scelga il “pagamento anticipato dei canoni relativi ai mesi di ogni annualità di durata” dovrà corrispondere anticipatamente i canoni di ogni annualità ed il pagamento, previa fatturazione, dovrà essere fatto al Produttore del software contro ricevuta bancaria scadente il 31.1 dell’anno cui i canoni di manutenzione si riferiscono; per il primo periodo il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del periodo di manutenzione. I canoni relativi ai mesi di ogni annualità di durata verranno annualmente rivalutati in funzione dell’inflazione (dati ISTAT costo della vita) verificatasi dall’1.1 al 31.12 dell’anno immediatamente antecedente a quello cui il canone si riferisce. La rivalutazione delle varie annualità si applicherà sul canone dell’annualità immediatamente antecedente e se il primo periodo è inferiore all’anno, l’importo da rivalutare dovrà essere prima rapportato ad anno e poi rivalutato. 9.3 Nel caso in cui il CLIENTE, quale modalità di pagamento, scelga il “pagamento anticipato dei canoni relativi a periodi corrispondenti a 12 mesi” dovrà corrispondere anticipatamente, inizialmente, i canoni del periodo che va dal mese di decorrenza della manutenzione fino al dodicesimo mese da detta decorrenza e successivamente quelli riferibili ai dodici mesi successivi e così in seguito. Il pagamento, previa fatturazione, dovrà essere fatto al Produttore del software contro ricevuta bancaria scadente entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del periodo di manutenzione. Per i primi dodici mesi dall’inizio della manutenzione il valore MENSILE del canone da assumere per il conteggio del canone dovuto corrisponderà al canone mensile riportato nel “Dettaglio dei moduli programma e dei canoni di manutenzione” a meno che la decorrenza del primo periodo di manutenzione inizi dall’anno successivo a quello in corso alla data del presente ordine, nel qual caso i canoni riportati nel “Dettaglio dei moduli programma e dei canoni di manutenzione” dovranno essere considerati nella misura rivalutata come precisato al precedente punto 9.1. Per i periodi successivi al primo il valore mensile del canone sarà assunto nella misura rivalutata applicando al canone mensile del precedente periodo di pagamento gli indici ISTAT (dati ISTAT costo della vita) verificatasi dall’1.1 al 31.12 dell’anno immediatamente antecedente quello del primo mese nel nuovo periodo di copertura. Per il CLIENTE che sceglie questa modalità di pagamento restano fermi i periodi annuali di manutenzione come definiti nel precedente paragrafo “DURATE E DECORRENZE” e l’importo corrisposto per canoni per le frazioni mensili riferibili alle mensilità ricomprese nell’annualità di durata, costituirà corresponsione di canone, mentre le frazioni riferibili alle mensilità successive costituiranno acconto per l’annualità successiva imputato a pagamento del canone in caso di rinnovo mentre, nel caso di cessazione del rapporto al 31.12, le frazioni di canone riferibili ai mesi successivi al 31 dicembre dell’anno di cessazione del rapporto, saranno rimborsate. 9.4 Il Produttore del software potrà stabilire che il pagamento avvenga direttamente al concessionario, previa fatturazione di quest’ultimo. Naturalmente la CS potrà variare, anche annualmente, tale disposizione; l’emissione della fattura da parte della CS equivale a richiesta di pagamento a suo favore già per il periodo cui si riferisce il canone. Qualora il CLIENTE dovesse riattivare la manutenzione che, per qualsiasi motivo, fosse stata temporaneamente sospesa, dovrà pagare anche il corrispettivo per il periodo di interruzione non coperto dall’ultimo canone corrisposto o riacquistare la licenza d’uso. 

10 - CANONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA - L'adesione al servizio di assistenza telefonica comporta, per il Cliente, il pagamento del corrispondente canone mensile, riportato nell'ordine, per ogni modulo acquistato. Ogni canone sarà rivalutato annualmente secondo le modalità regolate al punto 9 - CANONE. 

11 - INVIO PROGRAMMI DI MANUTENZIONE E SPESE - Al Cliente verrà addebitato il prezzo di tutti i supporti magnetici dei programmi di manutenzione relativi ad integrazioni, migliorie, correzioni, ampliamenti di funzioni, ecc., anche se gli interventi citati saranno fatti in più invii. Il Cliente non potrà rendere i supporti magnetici e volerne l’accredito. La spedizione o il trasporto saranno fatti per conto del Cliente e le relative spese saranno a carico dello stesso. Tutto il materiale sarà spedito in porto assegnato. Sia i supporti magnetici sia i manuali sia qualsiasi altro materiale fornito verranno addebitati al prezzo di listino del Fornitore in vigore al momento della fatturazione. Il Cliente accetta che il Fornitore possa inviare materiale con pagamento all’atto del ritiro (contrassegno). 

12 - INADEMPIMENTO PER CREDITI DEL FORNITORE O PER CREDITI DELLA CS O DI SOCIETA' COLLEGATE - Qualora il Cliente divenga inadempiente verso il Fornitore, nei confronti del Produttore del software o di altre società allo stesso collegate o dallo stesso partecipate o recanti nella denominazione sociale la parola "CS", per pagamenti non eseguiti di qualsiasi natura, anche per forniture precedenti, il Fornitore avrà la facoltà di sospendere la manutenzione senza obbligo di preavviso e senza che il canone di manutenzione subisca riduzioni ed il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore (anche se la manutenzione sarà rimasta sospesa), oltre ad ulteriori danni, gli interessi comprensivi anche di penali (da conteggiarsi al tasso) pari a 10 (dieci) punti in più del "prime rate" del periodo e per un importo non inferiore al minimo di € 52 (cinquantadue) per ogni somma pagata in ritardo; ciò fino all’integrale pagamento sia del debito sia degli interessi e penali qui stabiliti. Il Cliente è edotto ed accetta che, qualora effettui acquisti o richieda servizi o forniture direttamente alla CS o a società a quest'ultima collegate o da quest'ultima partecipate o recanti nella denominazione sociale la parola "CS" e divenga inadempiente nei confronti delle stesse e ciò anche per precedenti forniture, fino all'integrale adempimento, ivi compresi gli interessi e le penalità, il Fornitore sospenderà sia l’invio delle applicazioni ancora da consegnare sia la manutenzione sia qualsiasi eventuale servizio, anche se oggetto di un altro contratto, senza che il canone subisca riduzioni, a ciò autorizzandolo espressamente, riconoscendo inoltre che il Fornitore potrà rivolgergli qualunque eccezione anche eccepibile dalla sola CS, o a società a quest'ultima collegate o da quest'ultima partecipate o recanti nella denominazione sociale la parola "CS".

SEZIONE III - CONDIZIONI COMUNI

13 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Per tutti gli ulteriori pagamenti dovuti, siano essi dovuti a seguito del presente ordine o per ordini o per contratti precedenti, siano essi relativi ai canoni di manutenzione e/o per eventuali acquisti di modulistica, ovvero per il corrispettivo relativo all'addebito dei supporti magnetici contenenti le nuove versioni delle procedure e per spese di spedizione o trasporto degli stessi ed in genere per qualsiasi altro corrispettivo, con la presente sottoscrizione, il Cliente autorizza l'emissione di ricevute bancarie o tratte sulla banca indicata nel presente ordine, addebitando anche le relative spese.

14 - MODALITA' DI PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA - Per quanto riguarda la durata e le modalità di pagamento del canone di assistenza telefonica, si fa riferimento a quanto già previsto per i canoni del servizio di manutenzione ai punti 9 e 13 e alle "Condizioni generali di fornitura in licenza d'uso e di manutenzione dei programmi", con la sola differenza che, data l'esiguità degli importi, per il primo anno il canone per l'assistenza telefonica decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla consegna della prima procedura per tutti i moduli, compresi quelli che verranno consegnati successivamente. 

15 - LICENZA D’USO E LINGUAGGIO - I programmi oggetto della fornitura in licenza d’uso e quelli costituenti la manutenzione delle applicazioni vengono forniti, in linguaggio oggetto, in licenza d’uso non esclusiva e non trasferibile. E' vietato al Cliente eseguire compilazioni, assemblaggi a ritroso o decompilazioni. I programmi vengono forniti senza documentazione tecnica, tracciati record o altro materiale di supporto tecnico. 

16 - LIMITI DELLA LICENZA D’USO - I programmi potranno essere utilizzati dal Cliente su un solo elaboratore di sua proprietà o dallo stesso acquisito in locazione o su macchina sostitutiva. E’ vietato l'utilizzo delle procedure per fare servizi mediante collega¬mento in tempo reale ad altri soggetti. La licenza d'uso potrà essere utilizzata finché il Cliente avrà in essere il rapporto di manutenzione regolarmente adempiuto. 

17 - PROPRIETA’ DEI PROGRAMMI E PERSONALIZZAZIONI - I programmi in licenza d'uso e quelli relativi alla manutenzione sono forniti in licenza d’uso e restano di esclusiva proprietà del Produttore del software; nessuna modifica o integrazione potrà essere fatta ai programmi senza esplicita autorizzazione scritta del Produttore stesso. Nell'eventualità in cui, anche per ordini successivi, il Produttore del software intendesse realizzare personalizzazioni resta convenuto che il Produttore del software potrà realizzarle nei linguaggi che riterrà più opportuni e il Produttore del software non avrà alcun obbligo di consegnare i sorgenti al Cliente, avrà la facoltà di utilizzare dette personalizzazioni per altri utenti e potrà inserirle, totalmente o parzialmente, nei suoi programmi senza nulla dovere al Cliente anche se realizzate su richiesta e analisi dello stesso. Anche i programmi per le personalizzazioni resteranno di proprietà del Produttore del software pur se fossero stati commissionati dal Cliente. 

18 - DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEI PROGRAMMI - E’ fatto espresso ed assoluto divieto al Cliente di trasferire direttamente o indirettamente a terzi, a qualsiasi titolo, i programmi oggetto di fornitura in licenza d’uso relativi alla manutenzione o copia degli stessi. Così pure è fatto divieto di utilizzare le procedure su elaboratori posti in sedi diverse. E’ vietato il trasferimento anche se viene ceduto l’elaboratore; anzi, in tal caso il Cliente, prima della cessione dello stesso, deve cancellare i programmi ivi installati. 

19 - COMUNICAZIONE - Il Cliente dovrà dare immediata comunicazione al Fornitore di ogni fatto che determini, o faccia supporre, la sottrazione dei supporti di registrazione dei programmi e/o la loro duplicazione. 

20 - UTILIZZO PER SERVIZIO A TERZI – Per tutti i casi in cui l’attività del Cliente coincida con quella di un centro di elaborazione dati, di uno studio di consulenza del lavoro o di un’associazione di categoria, il Fornitore autorizza il Cliente ad utilizzare i programmi forniti in licenza d’uso, nonché quelli relativi alla manutenzione, per l’elaborazione di dati sia suoi sia di terzi, purché ciò avvenga sul sistema del Cliente. 

21 - TRASFERIBILITA’ DEL CONTRATTO - 21.1 - I programmi non sono cedibili anche nel caso di cessione dell'elaboratore. 

- 21.2 - Gli obblighi assunti con il presente ordine (ed i diritti ed obblighi conseguenti al contratto) non potranno essere trasferiti a terzi dal Cliente. Il Cliente, per il caso in cui il Fornitore sia soggetto diverso dalla CS, accetta che, su semplice ri¬chiesta della CS, il rapporto contrat¬tuale di manutenzione, per una o più procedure, come qui regolato, si instauri diret¬tamente tra il Cliente e la CS, con la decorrenza ripor¬tata nella richiesta stessa. In tal caso il Cliente che già corrispondeva i canoni alla CS continuerà come in precedenza, mentre il Cliente che corrispondeva i canoni al Concessionario dovrà corrisponderli direttamente alla CS per le procedure oggetto del trasferimento. 

- 21.3 - La CS potrà cedere a terzi il presente contratto con semplice comunicazione fatta al Cliente e per tale caso già sin d'ora il Cliente esprime il suo consenso dichiarando espressamente che il trasferimento, in tal caso, opererà dalla data di ricevimento della comunicazione del Fornitore o qualora il Fornitore avesse fissato l'efficacia ad una data successiva, l'efficacia si produrrà a questa data. 

- 21.4 - La precedente clausola 21.3 di trasferibilità del contratto da parte della CS e di consenso del Cliente alla cessione si applica già sin d'ora a tutti i contratti di manutenzione del software del Fornitore, in essere tra il Cliente ed il Fornitore, per il software di qualunque tipo, anche diverso da quello oggetto dei servizi di cui alla presente regolamentazione. Si applica quindi a qualunque rapporto contrattuale di licenza d'uso e/o manutenzione in essere tra il Fornitore ed il Cliente. 

- 21.5 - A tutti i contratti di manutenzione del software CS, attualmente in essere o che saranno stipulati in futuro tra il Cliente e qualunque Concessionario CS e per i quali vi fosse il subentro del Produttore del software in virtù della clausola contrattuale espressamente prevista o anche in virtù di atti di trasferimento a qualunque titolo intervenuti, all'atto del subentro del Produttore del software si applicherà la precedente clausola 21.3 di trasferibilità del contratto da parte del Produttore del software e di consenso del Cliente alla cessione; e ciò sempre per software CS di qualunque tipo. 

22 - DIVIETI PER IL CLIENTE - Il Cliente, per il periodo nel quale è in essere la licenza d’uso e/o la manutenzione anche di una sola applicazione della CS ed anche se trattasi di procedure diverse da quella oggetto del presente contratto, non potrà assumere, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, né associarsi con persone che sono state, siano o saranno soci, dipendenti o collaboratori della CS o di sue eventuali società collegate, partecipate o consociate. Il divieto si applica anche se le citate persone, interrotto il rapporto con la CS, le collegate, partecipate, consociate, abbiano posto in essere altri rapporti lavorativi o associativi o di altra natura con altri soggetti per un periodo complessivo inferiore a 3 (tre) anni prima di esser contattati o prima di mettersi in contatto con il Cliente o con l’interposta persona. Prende atto il Cliente ed accetta che la violazione al divieto contenuto nel presente punto costituirà di diritto risoluzione del contratto di manutenzione per inadempimento del Cliente ed il Fornitore, nell’anno in cui ne avrà notizia, potrà far valere immediata¬mente la risoluzione cessando qualsiasi tipo di fornitura di ag-giornamenti ai programmi, sia qualsiasi eventuale servizio anche se oggetto di un altro contratto, pur restando dovuto al Fornitore, per tale anno, l’integrale canone di manutenzione. 

23 - AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI E CONSEGUENTI DIVIETI PER IL CLIENTE - I programmi forniti in licenza d’uso potranno essere aggiornati o modificati solo dal Produttore del software; il Cliente per ricevere tali modifiche o implementazioni dovrà essere in regola col pagamento dei canoni di manutenzione. Il Cliente accetta quanto segue: con la stipula del contratto di fornitura e/o di manutenzione con un Concessionario del Produttore del software, il Cliente, salvo deroga scritta del Produttore del software o del Concessionario di quest'ultimo, non potrà in futuro acquistare nuovi programmi CS o aggiornare o manutenzionare gli stessi mediante altro contratto stipulato con altro concessionario, ma solo con contratto di acquisto o di manutenzione stipulato col medesimo concessionario o direttamente con il Produttore del software; con la stipula del contratto di fornitura e/o di manutenzione con il Produttore del software, in futuro il Cliente non potrà acquistare nuovi programmi o stipulare contratto di manutenzione con un Concessionario della CS.

 24 - PUBBLICIZZAZIONE DEL NOME - Con la sottoscrizione del presente ordine, il Fornitore o la CS sono autorizzati dal Cliente a rendere pubblico il suo nominativo tra gli acquirenti. 

25 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELABORATORI - L’acquirente è edotto che le procedure ed i programmi "gireranno" solo sull’elaboratore, modello e numero utenti, per il quale sono stati acquistati, come identificato nel ”Dettaglio dei moduli programma e dei canoni di manutenzione”, e prende atto che le procedure ed i programmi dovranno essere utilizzati solo su tale e unico sistema. L’acquirente s’impegna a comunicare il numero di matricola del sistema sul quale verranno installati e dovranno funzionare i programmi oggetto della fornitura, nonché quelli di manutenzione. Nel caso in cui il Cliente acquistasse un nuovo elaboratore sostitutivo del precedente, il Fornitore si impegna a fornire gratuitamente (esclusi eventuali servizi) i nuovi programmi o la chiave d’accesso per utilizzare le procedure, purché l’elaboratore sia della stessa serie, modello e sistema operativo di quello sostituito. 

26 - CANONE DI MANUTENZIONE NELL'EVENTUALITA' DI VARIAZIONE NUMERO POSTAZIONI DI LAVORO / NUMERO CEDOLINI / STAMPE EFFETTUATE / NUMERO DIPENDENTI / SISTEMA OPERATIVO. In caso di variazione del numero di postazioni di lavoro, occorrerà verificare se il canone di manutenzione relativo al nuovo numero di postazioni, desumibile dal listino prezzi del Produttore per l'anno in cui avviene la variazione, sia superiore o inferiore a quello relativo al vecchio numero di postazioni. I canoni di manutenzione dovuti dal Cliente saranno quindi applicati come segue: 1) qualora il canone relativo al nuovo numero di postazioni sia superiore a quello relativo al vecchio numero di postazioni, si applicherà il canone di listino per il nuovo numero di postazioni e la differenza dovrà essere corrisposta con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello del cambio di numero di postazioni; 2) qualora il canone relativo al nuovo numero di postazioni sia inferiore a quello corrispondente al vecchio numero, il nuovo canone decorrerà dall'1.1 dell'anno successivo a quello della variazione. Nel caso in cui vari il sistema operativo e il canone relativo al numero di postazioni sul nuovo sistema sia uguale al canone corrispondente al numero di postazioni sul vecchio sistema, si applicherà il vecchio canone determinato contrattualmente e revisionato in base al punto 9 - CANONE. Resta fermo l'obbligo di comunicare al Produttore del software le variazioni avvenute sul numero delle postazioni di lavoro e sul sistema operativo. Le suddette variazioni di canone vanno considerate anche in relazione alla variazione della fascia di canone prevista per le procedure di stampe laser nei diversi scaglioni relativi al numero di dichiarazioni gestite dal cliente, nonché in relazione alla variazione della fascia di canone prevista per i diversi scaglioni relativi al numero di cedolini elaborati mensilmente dal cliente e/o della fascia di canone relativa al numero dei dipendenti nel caso di procedura per la gestione del personale (risorse umane, rilevazione presenze, controllo accessi e budget del personale).

27 LIMITAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E DELLA RESPONSABILITÀ. 27.1 Salvo i casi di dolo o colpa grave, CS ed il FORNITORE non saranno responsabili per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che il CLIENTE possa, o terzi possano, subire in relazione o dipendenza della presente convenzione, ivi compresi quelli derivanti dall'uso o mancato uso delle procedure software e/o apparati hardware e delle relative informazioni.

27.2 Nel caso in cui non operi l’esclusione da responsabilità come sopra regolata e il Cliente proponga azione legale nei confronti di CS e/o del FORNITORE per qualsiasi causa, compreso l’inadempimento contrattuale, in relazione alla fornitura e al servizio oggetto della presente convenzione, il CLIENTE non potrà chiedere a CS e/o al FORNITORE risarcimento per un importo superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal CLIENTE relativo a 4 (quattro) mensilità di canone relative al servizio prestato oggetto di rivendicazione. In caso di più eventi dannosi, CS (o il FORNITORE) risponderà globalmente, per tutti gli eventi per i quali il CLIENTE promuova azione legale e che dovessero verificarsi nel corso di ogni singola annualità di Servizio, nel limite massimo del corrispettivo di canone maturato e corrisposto dal Cliente nel corso dell’intera annualità di durata in cui gli stessi si siano verificati. 

28 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI GENERALI - Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla norma¬tiva vigente in materia di diritti di autore e brevetti industriali. 

29 - EFFICACIA DEI PATTI QUI CONVENUTI - Le presenti condizioni generali fanno parte integrante dell’ordine relativo al contratto di fornitura in licenza d’uso dei programmi e/o di manutenzione. Le norme contenute nel presente contratto annullano e sostituiscono qualsiasi eventuale precedente contratto sottoscritto tra le parti, riguardante sia i programmi oggetto della presente regolamentazione sia qualunque altro rapporto contrattuale di licenza d'uso e/o manutenzione in essere con il Cliente. 

30 - TUTELA DEL PRODUTTORE DEL SOFTWARE - Il Cliente dichiara che i divieti e gli obblighi riguardanti il software o la tutela dello stesso o per lo stesso, nonché i rapporti nei quali il servizio è erogato tramite il Produttore del software, sono stati assunti dal Cliente stesso pure a tutela del Produttore del software CS. Pertanto, il Cliente dichiara espressamente che, in caso di inadempimento degli impegni suddetti, si costituisce responsabile anche nei confronti della CS quale Produttore del software, per tutti i programmi che il Cliente ha in uso, siano essi stati forniti in licenza d’uso dal Produttore del software o da un suo concessionario. Quindi, per i programmi oggetto di rapporti di manutenzione con il Produttore del software o con un suo concessionario, verrà riconosciuta alla CS legittimazione ad agire per ottenere sia l’adempimento degli impegni sottoscritti nei punti sopra riportati sia la cessazione dei fatti o atti lesivi sia il risarcimento dei danni conseguenti. Il Cliente riconosce, inoltre, espressamente che nei casi di inadempimento sopra menzionati il Produttore del software CS potrà anche richiedere allo stesso la cessazione dell’uso di alcuni o di tutti i programmi forniti in licenza d'uso anche da suoi concessionari oggetto di rapporto di manutenzione anche con questi ultimi; ciò anche se l’inadempimento fosse parziale. La CS potrà anche disporre che il concessionario sospenda la manuten¬zione o risolva il rapporto di manutenzione o di licenza d’uso. Per motivi di riservatezza il Produttore del software non concederà interviste, compilerà questionari né comunicherà informazioni, sotto qualsiasi forma, riguardanti l’attività dallo stesso svolta e i prodotti e servizi dallo stesso forniti. 

31 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Legge n.675/96) - Il CLIENTE, invitato a prendere visione del testo della L. 31 dicembre 1996, n.675, ed in particolare del contenuto degli articoli 11, 13, 22 della suddetta Legge n. 675/96, dichiara che in merito al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti della L. 31 dicembre 1996, n. 675, è stato informato, dal FORNITORE anche: a) delle finalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali; b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze della mancata comunicazione dei dati stessi, avendo avuto precisazione che la comunicazione dei dati richiesti, pur se facoltativa, si rende necessaria per l’adempimento del presente contratto e per gli atti conseguenti, nonché per un efficace svolgimento delle altre finalità in seguito autorizzate nel presente articolo; c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali potranno essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; d) del fatto che il TITOLARE del trattamento dei dati sarà il FORNITORE che tratterà i dati stessi presso la propria sede, nonché il PRODUTTORE DEL SOFTWARE CS. Il CLIENTE, ai sensi e per gli effetti della L. 31 dicembre 1996, n. 675, esprime il suo consenso al trattamento dei dati ed alla loro comunicazione a terzi per tutte le finalità e modalità necessarie allo svolgimento del contratto sino alla sua completa esecuzione, anche per le eventuali azioni giudiziarie. Il CLIENTE dà inoltre il suo consenso affinché il FORNITORE ed il PRODUTTORE DEL SOFTWARE CS possano: a) comunicare i dati personali a persone, società o enti di rilevazione della qualità dei servizi e a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato e a società del gruppo o collegate o che collaborano fattivamente con il FORNITORE o PRODUTTORE DEL SOFTWARE CS con possibilità che gli stessi trattino i dati per offerte dirette di prodotti o servizi; b) trattare i dati per informazioni commerciali e ricerche di mercato, per fini commerciali e promozionali, per offerte di prodotti o servizi; il tutto da parte degli stessi o di società del gruppo o terze; c) comunicare i dati personali: a persone, società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari; a persone, società o enti di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dal CLIENTE, dal FORNITORE o dal PRODUTTORE DEL SOFTWARE CS o dalle persone, società o enti predetti e aventi ad oggetto lavorazioni e servizi di qualsiasi tipo nonché servizi per riscossioni, pagamenti, gestione effetti, assegni e altri titoli; a persone, società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; a persone, società o enti di gestione delle informazioni o della gestione dei rapporti con la clientela. I TITOLARI garantiscono che saranno rispettati i diritti contemplati dall’art.13 della Legge n. 675, ivi compreso il diritto di ottenere, a cura del CLIENTE l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora i TITOLARI avessero interesse, l’integrazione dei dati ed il rispetto del diritto del CLIENTE di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano compreso il diritto di esercitare gratuitamente tale diritto di opposizione. 

32 - FORO COMPETENTE - Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla fornitura qui regolamentata ed alla manutenzione convenuta, sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia. Nel caso in cui l'azione giudiziaria sia promossa dal Fornitore, o se a promuoverla sia il Cliente e questi chiami in giudizio solo il Fornitore e non la CS, Foro Competente potrà essere considerato, oltre al Foro di Brescia, anche il Foro della sede del Fornitore stesso

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il Cliente (timbro e firma): ___________________________________________________________________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le clausole di cui ai punti: 2 - addestramento, avviamento, interventi; 3 - consegna ed addestramento; 5 - prerequisiti hardware, software, licenze runtime e accessori; 6 - oggetto della manu¬tenzione; 7 - servizio di assistenza telefonica; 8 - durate e decorrenze; 12 - inadempimento per crediti del Fornitore o per crediti della CS o di società collegate; 15 - licenza d’uso e linguaggio; 16 - limiti della licenza d’uso; 17 - proprietà dei programmi e personalizzazioni; 18 - divieto di trasferimento dei programmi; 20 - utilizzo per servizio a terzi; 21 - trasferibilità del contratto; 22 - divieti per il Cliente; 23 - aggiornamento dei programmi e conseguenti divieti per il Cliente; 25 - individuazione degli elaboratori; 26 - canone di manutenzione nell'eventualità di variazione numero di postazioni di lavoro / numero cedolini /stampe effettuate / numero dipendenti / sistema operativo; 27 - responsabilità; 29 - efficacia dei patti qui convenuti; 30 - tutela del Produttore del software; 32 - foro competente.


il Cliente (timbro e firma): ___________________________________________________________________ 


CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SEZIONE I - CONDIZIONI DELLA FORNITURA 1 – CONDIZIONI GENERALI – fare riferimento al paragrafo 1 CONDIZIONI GENERALI presenti nelle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI. 2 – PREZZI – I prezzi indicati sono intesi al netto di ogni tipo di imposta o tassa. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente. 3 – INVIO SUPP. MAGNETICI ED ALTRO MATERIALE – fare riferimento al paragrafo 11 - INVIO PROGRAMMI DI MANUTENZIONE E SPESE presente nelle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI. 4 – INADEMPIENZE – fare riferimento al paragrafo 12 - INADEMPIMENTO PER CREDITI DEL FORNITORE O PER CREDITI DELLA CS O DI SOCIETA' COLLEGATE SPESE presente nelle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI. 5 – LIMITAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E DELLA RESPONSABILITA’ – fare riferimento al paragrafo 27 LIMITAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E DELLA RESPONSABILITÀ presente nelle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI. 6 – INSTALLAZIONE – Dietro pagamento, il Cliente può richiedere l’installazione delle apparecchiature, alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento delle prestazioni. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del Cliente. Per le installazioni qui richieste la tariffa sarà quella riportata nel dettaglio stesso. 7 – NORME PER L’INSTALLAZIONE – fare riferimento al paragrafo 4 - NORME DI INSTALLAZIONE presente nelle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IN LICENZA D’USO E DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI. 8 – RISERVA DI PROPRIETA’ – la proprietà delle apparecchiature è riservata al Fornitore fino all’intero pagamento del prezzo di acquisto, di IVA e di eventuali oneri di rateizzazione. Nel caso di mancato pagamento integrale e nei termini pattuiti, il Cliente ha l’obbligo di restituire, con spese a suo carico,l’oggetto della fornitura. 9 – GARANZIA – il Fornitore garantisce i componenti delle apparecchiature da difetti di fabbricazione o di materiale utilizzato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Il Fornitore probbederà all’eventuale riparazione presso la sede da lui ritenuta più opportuna, possibilmente entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo a quello in cui il Cliente consegna nel luogo richiesto l’apparecchiatura da manutenzionare e comunque non oltre il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo alla data suddetta. Le prestazioni oggetto della garanzia non saranno date qualora venissero riscontrati interventi o manomissioni oppure modifiche di installazione non approvati dal Fornitore. La garanzia perderà altresì efficacia in caso di negligenza, uso improprio, incidenti, tensioni elettriche non previste, apparecchiature sottoposte ad assistenza o riparazioni da personale non direttamente autorizzato dal Fornitore, altre cause derivanti da usi diversi. Sono inoltre escluse dalla sostituzione in garanzia le parti soggette ad usura, quali ad esempio: testine di lettura o di stampa,batterie,tastiere,display. Le condizioni di garanzia applicabili sono quelle dichiarate dal produttore nella sezione “Condizioni di garanzia” riportate nel manuale dell’apparecchiatura. 10 – CONDIZIONI DI INTERVENTO – Gli interventi per riparazione o sostituzione durante il periodo di garanzia saranno addebitati con diritto fisso di chiamata, maggiorato dei costi relativi alle spese sostenute per le trasferte. Qualora il servizio venga erogato presso la sede del Fornitore, saranno a carico del Cliente tutti gli oneri e le spese derivanti dal trasporto delle apparecchiature da riparare dalla sede del Cliente al Fornitore e viceversa. SEZIONE II - CONDIZIONI COMUNI 11 - EFFICACIA DEI PATTI QUI CONVENUTI - Le presenti condizioni generali fanno parte integrante dell’ordine relativo al contratto di fornitura. Le norme contenute nel presente contratto annullano e sostituiscono qualsiasi eventuale precedente contratto sottoscritto tra le parti, riguardante sia le apparecchiature oggetto della presente regolamentazione sia qualunque altro rapporto contrattuale di fornitura di apparecchiature in essere con il cliente. 12 - FORO COMPETENTE - Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla fornitura qui regolamentata, sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia. Nel caso in cui l'azione giudiziaria sia promossa dal Fornitore, o se a promuoverla sia il Cliente e questi chiami in giudizio solo il Fornitore e non la CS, Foro Competente potrà essere considerato, oltre al Foro di Brescia, anche il Foro della sede del Fornitore stesso.

Lì_______________________________________ data _______________________


il Cliente (timbro e firma): ___________________________________________________________________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le clausole di cui ai punti: 4 – inadempienze,5 - limitazione del danno risarcibile e della responsabilità, 8 - riserva di proprietà, 9 - garanzia, 10 - condizioni di intervento.

il Cliente (timbro e firma): ___________________________________________________________________


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